PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le pensioni privilegiate ordinarie concesse al personale militare e di tutte le Forze di polizia ai sensi dell'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, attribuite a coloro che non hanno maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento di una pensione ordinaria, hanno carattere risarcitorio, poiché costituiscono reintegrazioni patrimoniali di una diminuita efficienza fisica per causa di servizio.
      2. Le pensioni di cui al comma 1 non sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), né ad alcun altro tributo.

Art. 2.

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, ai fini fiscali, ai trattamenti pensionistici liquidati e a quelli da liquidare a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Art. 3.

      1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che provvedano a separare, all'interno della pensione privilegiata ordinaria attribuita a coloro che hanno maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento di una pensione normale, il trattamento previdenziale, che rimane soggetto alle norme in vigore, ed il trattamento meramente risarcitorio di lesioni subite dall'invalido per servizio, rapportato alla perdita parziale o totale dell'integrità, sensoriale e materiale.

 

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      2. Il trattamento meramente risarcitorio di cui al comma 1 non è soggetto all'IRPEF, né ad alcun altro tributo, a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1.

Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10.329.138 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.